Art. 4.
(Individuazione dei siti per l'insediamento di nuovi impianti nucleari).

      1. La realizzazione di nuovi impianti nucleari è sottoposta alla preventiva individuazione

 

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dei siti da parte del Consiglio dei ministri, sulla base di un'intesa conclusa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
      2. Ai fini di cui al comma 1, l'APAT redige un piano dei siti idonei per l'insediamento di nuovi impianti nucleari, con riferimento alle esigenze di protezione dell'ambiente, di tutela delle risorse idriche e di difesa del suolo.